Diritto di visita: e la violenza domestica?

Lunedì 21 novembre in Gran Consiglio si voterà su una
mozione che mira a potenziare i Punti di incontro fra
i bambini e i genitori non affidatari. Fin qui tutto bene.

Peccato che ci si sia dimenticati di affrontare il tema
della violenza domestica e di come essa si rifletta sugli
incontri tra bambini e genitori.

Per questo abbiamo presentato un emendamento.

La mozione oggetto del Messaggio n. 8042 si apre con
un riferimento alla Convenzione dell’ONU sui diritti
del fanciullo e cita “il diritto di intrattenere una
relazione personale con entrambi i genitori”. Peccato
che ometta di citare il resto dell’articolo 9 cpv. 3
dove questo diritto è sancito: “Gli Stati parti
rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi
i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente
rapporti personali e contatti diretti con entrambi
i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario
all’interesse preminente del fanciullo.”

Proprio l’interesse del fanciullo deve prevalere.

In particolare, il Consiglio di Stato nel suo Messaggio
omette di trattare la questione della violenza domestica
e come essa può intersecarsi con il diritto di avere
contatti con entrambi i genitori.

Il Messaggio dell’agosto 2021 rinvia in certo modo al
(futuro) Piano d’azione cantonale contro la violenza
domestica, del 24 novembre 2021.

Ci saremmo aspettate che il Rapporto commissionale
dell’ottobre 2022 (e perciò successivo al Piano d’azione)
ne tenesse apertamente conto.

Citiamo dal Piano d’azione cantonale contro la violenza
domestica (p. 63): “Oltre a quelle indicate in esordio
(divieto di accesso alla casa familiare, divieto di
avvicinamento e di contatto, allontanamento dal domicilio
dell’autore di violenza), sono di pertinenza del Pretore
altre misure di protezione dell’unione coniugale che
rivestono particolare significato per la violenza domestica.
Si tratta dell’assegnazione a uno dei partner dell’alloggio
o della casa coniugale, dell’assegnazione della custodia
dei figli (determinazione del luogo di residenza e delle
sue condizioni di vita) e della regolamentazione del
diritto di visita per i genitori: ‟il genitore violento
può cercare di continuare a esercitare il controllo
sull’ex partner attraverso l’autorità parentale congiunta,
la sua partecipazione alla cura del figlio e intrattenere
relazioni personali. In questi casi, la consegna dei figli
può costituire una situazione ad alto rischio„ (Scheda UFU
B1, “Violenza in situazioni di separazione”, stato 2020)”.

In particolare, ricordiamo che la Convenzione di Istanbul
su questo punto è molto chiara: all’articolo. 31 chiede
alle parti contraenti misure atte a garantire che,
al momento di determinare i diritti di custodia e
di visita dei figli, siano presi in considerazione
gli episodi di violenza e che l’esercizio dei diritti
di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti
e la sicurezza della vittima o dei bambini.

Ricordiamo inoltre il diritto dei bambini di essere sentiti.

La problematica dei diritti di visita del genitore
non affidatario non può perciò prescindere dalle
“problematiche e conflitti famigliari (il cui merito
non ci concerne)” come afferma la Mozione in esame.
Il merito delle problematiche e dei conflitti
famigliari ci concerne eccome, se vi è una situazione
di violenza domestica nelle sue molteplici
sfaccettature. Ci riguarda nei suoi effetti sui
bambini e sulla formazione delle persone chiamate
a gestire il diritto di visita.

In questo senso si esprime molto chiaramente
la Petizione (PE63) del 9 dicembre 2021 dell’ATFMR,
Associazione Ticinese Famiglie Monoparentali
e Ricostituite.

Pertanto, chiediamo di modificare il Rapporto 8042
nel senso di accogliere le richieste della petizione
relative a:

  • garantire una formazione adeguata e continua
    in ambito di violenza domestica per i professionisti
    e il personale che si occupa dei diritti di visita
    dei bambini;
  • stabilire procedure chiare e uniformi per la
    determinazione e per l’esercizio dei diritti di visita
    in caso di violenza domestica, in grado di garantire
    a sicurezza psicofisica del minore e del genitore affidatario;
  • escludere il ricorso a servizi esterni in caso
    di violenza domestica.

La violenza domestica nelle sue varie forme – fisica,
psicologica, sessuale, economica, sociale – non può
essere trascurata e lasciata al margine quando si fa
un discorso attorno al diritto di visita dei genitori
non affidatari, proprio perché un’eventuale violenza
domestica è una questione assolutamente centrale nel
valutare il benessere dei bambini stessi.

E l’interesse dei bambini deve prevalere.

 

Tamara Merlo e Maura Mossi Nembrini (Più Donne)

 

Foto: Caleb Woods / Unsplash