Rivogliamo il cognome di affinità

La nostra deputata Maura Mossi Nembrini si chiama così sul passaporto e così è stata eletta in Gran Consiglio nel 2019. Quest’anno è entrata anche nel Consiglio comunale di Bellinzona, ma soltanto come Maura Mossi. Come mai ha perso metà del suo cognome?
Naturalmente non è capitato solo a lei: anche altre candidate in altre liste si sono trovate di fronte a questo problema. La soluzione che proponiamo ha ricevuto il sostegno di numerose colleghe e colleghi di tutte le formazioni presenti in Gran Consiglio; ci auguriamo perciò che possa concretizzarsi in tempi ragionevoli.
Iniziativa parlamentare del 20 ottobre 2021
presentata nella forma elaborata da Tamara Merlo, Maura Mossi Nembrini e cofirmatari

per la modifica dell’art. 47 cpv. 2 della Legge sull’esercizio dei diritti politici (Cognome di affinità sulle schede elettorali)


Con la presente iniziativa si propone di consentire l’utilizzo del cognome di affinità nelle candidature politiche, così che i candidati e le candidate possano presentarsi all’elettorato con il nome con cui sono conosciuti, socialmente e politicamente, perlomeno nella misura in cui appare sui documenti d’identità.

In generale, il cognome di affinità è il cognome che consente a un coniuge di aggiungere al proprio cognome quello dell’altro coniuge (o partner registrato).
Tale cognome si trova sui documenti d’identità (passaporto, carta d’identità, casellario giudiziale) ma non allo stato civile.

Tale cognome è previsto dall’art. 4a dell’Ordinanza del DFGP sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri: il cognome di affinità “evidenzia il legame tra due persone coniugate o due partner di un’unione domestica registrata. Su richiesta della persona richiedente, esso può essere iscritto come cognome nel passaporto e nella carta d’identità oppure come complemento ufficiale nel passaporto.”

Molto spesso è una situazione che concerne le donne, che aggiungono, anteponendolo al proprio cognome, quello del marito, in modo da rendere evidente il legame con i figli (che tradizionalmente portano quasi sempre il solo cognome del padre). La possibilità di avere il doppio cognome anche nell’iscrizione allo stato civile era data solo in un determinato lasso temporale, in cui la legge federale consentiva appunto il doppio cognome. Per i matrimoni dopo il 1° gennaio 2013 ciò non è più possibile.

Fino alle ultime elezioni cantonali, era possibile e normale indicare sulla scheda di voto il cognome comunemente utilizzato, incluso il cognome di affinità. Normali erano pure i soprannomi.

La modifica legislativa a seguito della revisione della Legge sull’esercizio dei diritti politici (LEDP) del 2018, nei suoi effetti pratici, è andata oltre le intenzioni del Gran Consiglio. Si era, infatti, voluto evitare il proliferare di soprannomi (nomignoli affettuosi, utilizzati nella cerchia di amici) ma non certo rendere irriconoscibile, o creare un dubbio quanto all’identità, di candidati che comunemente sono noti con un determinato nome e cognome.

Diverse candidate alle ultime elezioni comunali si sono sentite private di metà della loro identità, nella misura in cui sulle schede di voto comparivano soltanto con metà del cognome da loro comunemente utilizzato.

La proposta del Governo di indicare nel materiale accompagnatorio (dépliant) la metà del cognome che non appare sulla scheda, è fonte di ulteriori ambiguità (il cognome non è un soprannome o un alias). Tanto più che il Governo prevedeva addirittura di mettere tale cognome tra virgolette.

Allo scopo di dare il massimo di chiarezza a elettori ed elettrici, e per rispettare l’identità di candidate e candidati, si propone pertanto di inserire il cognome di affinità sulla scheda di voto.

Proposta di modifica dell’art. 47 della Legge sull’esercizio dei diritti politici:

Art. 47
1Nessuna proposta può contenere un numero di candidati superiore a quello degli eleggendi.
2I candidati devono essere unicamente designati con cognome, nome, data di nascita e domicilio. È ammesso il cognome di affinità.
3Alla proposta devono essere uniti i seguenti documenti in originale:
– la dichiarazione di accettazione firmata dal candidato;
– l’estratto del casellario giudiziale nelle elezioni cantonali ai sensi dell’articolo 1 capoverso 3
e nell’elezione del Municipio; il regolamento disciplina i particolari.
4Il medesimo candidato non può essere proposto da più liste; un candidato non può figurare tra
i proponenti della propria o di un’altra lista.
5Se un candidato è proposto da più liste o figura tra i proponenti di un’altra lista, la sua
candidatura è stralciata da tutte le liste e il suo nome è stralciato dai proponenti.
6Se un candidato figura tra i proponenti della propria lista, il suo nome è stralciato dai proponenti.



Tamara Merlo e Maura Mossi Nembrini
Agustoni – Alberti – Aldi – Arigoni Zürcher – Ay –

Biscossa – Buri – Caverzasio – Crivelli Barella –
Dadò – Durisch – Ermotti-Lepori – Ferrara – Ferrari –
Filippini – Fonio – Franscella – Gardenghi – Gendotti –
Ghisletta – Ghisolfi – Gianella Alex – Lepori C. –
Lepori D. – Pugno Ghirlanda – Quadranti – Riget –
Soldati – Tenconi